Statuto

I – DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI DELLA SOCIETA’

Art. 1 – Denominazione e Sede

1.1 E’ costituita l’Associazione scientifica denominata Società Italiana di Criminologia (da ora in poi Società), la cui sede è quella del Presidente in carica.
1.2 La Società non ha fini di lucro, non ha fini politici e sindacali, non ha patrimonio personale, gestisce le quote versate dai soci per le attività istituzionali.

Art. 2 – Finalità

La Società si propone le seguenti finalità:

2.1 promuovere e coordinare studi e ricerche:

2.1.1 sulle cause della criminalità, sul trattamento e sulla prevenzione della stessa;

2.1.2 sugli autori e sulle vittime di reato, sulla loro valutazione in ambito forense e sul trattamento delle condotte devianti;

2.1.3 sulla reazione sociale, sulle strategie di controllo e sulle istituzioni della giustizia penale.

2.2 promuovere, in sintonia con la vigente normativa, corsi di aggiornamento e formazione professionale, nonché corsi di formazione permanente con attività formativa ECM riguardanti tutti i campi di interesse della Società;

2.3 organizzare, gestire e patrocinare convegni, congressi e riunioni nazionali ed internazionali, conferenze, dibattiti e seminari su problematiche scientifiche attinenti la disciplina;

2.4  bandire premi scientifici con apposito regolamento approvato dall’assemblea ordinaria;

2.5  sostenere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali;

2.6  favorire la collaborazione e l’interscambio scientifico e culturale con Associazioni e Società scientifiche, nonché Enti nazionali ed esteri;

2.7 promuovere e coordinare gruppi di studio, o istituire sezioni relative a importanti settori della disciplina;

2.8 assicurare adeguati rapporti con i Ministeri competenti, con le Regioni, le Aziende sanitarie e altri organismi e istituzioni pubbliche, nonché con i competenti organismi della Unione Europea e della Comunità Internazionale;

2.9 stabilire uniformi sistemi di verifica della qualità delle diverse attività proprie della disciplina, anche attraverso linee guida o raccomandazioni operative.

Art. 3 – Pubblicazioni e sito web

3.1 La Società dispone di un proprio sito web, di cui assicura il regolare aggiornamento.
3.2 La Società cura la pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali e altre pubblicazioni scientifiche.
3.3 L’Organo ufficiale della Società è individuato dal Consiglio Direttivo; allo stato si identifica con la Rassegna Italiana di Criminologia.

II – DEI SOCI

Art. 4 – Categorie di Soci

4.1 La Società si articola in tre categorie di soci:

  1. Qualificati
  2. Aderenti
  3. Onorari

Art. 5 – Soci Qualificati

5.1 Può essere socio qualificato personale di Enti o Istituzioni pubbliche o private che svolga qualificata e documentata attività didattica e\o di ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società;

5.2 Entrano di diritto a far parte dei soci qualificati i componenti del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica della SIC.

5.3 La domanda di ammissione a socio qualificato, corredata da curriculum, deve essere indirizzata alla Presidenza della Società. L’Ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.4 I soci qualificati pagano un contributo annuo secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

5.5 I soci qualificati hanno diritto di voto attivo e passivo per tutte le cariche sociali.

Art. 6 – Soci Aderenti

6.1 Possono essere soci aderenti coloro che svolgono attività di studio e ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società. Rientrano in questa tipologia quanti abbiano conseguito o siano prossimi a conseguire titoli di formazione post-laurea in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, titolari di borse o di rapporto di lavoro a termine finalizzato ad attività di studio e ricerca, etc).

6.2 Rientrano altresì in questa categoria quanti svolgono attività di tipo prevalentemente professionale, nella quale sia tuttavia riconoscibile una significativa componente di studio e ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società.

6.3 La domanda di ammissione, corredata da curriculum, deve riportare i nominativi di due soci in veste di presentatori e deve essere indirizzata alla Presidenza della Società. L’Ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4 I soci aderenti pagano una quota ridotta, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.5 I soci aderenti partecipano con diritto di voto attivo all’Assemblea generale.

Art 7- Soci Onorari

7.1 Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in modo particolare nel campo della ricerca, dell’insegnamento o professionale in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società, in Italia o all’Estero.

7.2 La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due componenti.

7.3 I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutte le assemblee con diritto di voto attivo.

Art 8 – Decadenza

8.1 I soci qualificati e aderenti sono tenuti al pagamento di un differente contributo annuo determinato dal Consiglio Direttivo.

8.2 Il socio che, per quanto sollecitato, non provveda al pagamento dei contributi per due anni consecutivi cessa di far parte della Società.

8.3 La decadenza può avvenire anche quando il socio svolga attività in contrasto con i fini dell’associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell’associazione.

 

III – DELLE ASSEMBLEE

Art. 9 – Composizione dell’Assemblea

 

9.1 L’assemblea è costituita da tutti i soci.

9.2 Hanno diritto di voto attivo i soci in regola con la quota associativa.

9.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società con mezzi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.

9.4 I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ad altro componente. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. La stessa persona non può rappresentare più di un avente diritto.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva i bilanci ed i rendiconti;
  2. elegge il Consiglio Direttivo;
  3. decide sugli argomenti relativi al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
  4. d. delibera sui provvedimenti di decadenza;

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e del regolamento, sullo scioglimento della Società e su tutti gli argomenti di straordinaria amministrazione.

Art.12 – Assemblea: procedure

12.1 L’Assemblea é convocata dal Presidente della Società, o in caso di sua assenza dal vice- presidente più anziano, mediante comunicazione a tutti i Soci, con indicazione della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, del luogo dell’adunanza e dell’elenco degli argomenti da trattare.

12.2 L’avviso di convocazione dell’assemblea è inviato con almeno sette giorni di preavviso; nei soli casi di urgenza con un preavviso di almeno 48 ore.

12.3 L’Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta l’anno – di norma in coincidenza e nella sede del Congresso Nazionale, organizzato dalla Società – è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei membri presenti, in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

12.5 L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

 

IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 13 – Consiglio Direttivo

 

13.1 La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

  1. Presidente;
  2. Segretario
  3. Tesoriere
  4. quindici Consiglieri
  5. Past-Presidents e Presidenti Onorari

13.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo deve assicurare adeguata rappresentanza di genere. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, può nominare un massimo di due posizioni riservate ad Alte Professionalità non accademiche, anche provenienti da ambiti lavorativi o di ricerca stranieri, con piena rappresentanza di voto.

13.3 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce. Si riunisce almeno quattro volte all’anno.

13.4 La prima seduta é indetta dal Past-President più recente e provvede ad eleggere Presidente, Segretario e Tesoriere, a nominare il Collegio dei Probiviri e a scegliere il Revisore dei Conti.

13.5 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rieleggibilità alle cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere è consentita una sola volta consecutivamente.

13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti prevalendo – in caso di parità – la parte cui accede il voto del Presidente.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

14.1 delibera sulle convocazioni dell’Assemblea Generale, sui temi di relazione e sulle conferenze da svolgere nelle tornate scientifiche, sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più soci, sulle pubblicazioni della Società;

14.2 prende in esame ed esprime il parere sulle domande di ammissione, sulla dimissione e sulla decadenza dei soci, sul bilancio, sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare all’approvazione della Assemblea;

14.3 vigila sull’osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l’andamento della Società, tenuto conto, in particolare, degli scopi che la Società si prefigge;

14.4 ad ogni rinnovo delle cariche nomina i componenti della Commissione Scientifica e il suo Presidente, nonché tre Probiviri.

14.5 su proposta del Presidente assegna a singoli Consiglieri deleghe su specifiche attività o aree di interesse societario, di volta in volta identificate. In presenza di specifiche competenze o particolari necessità deleghe possono essere affidate anche a componenti della Commissione Scientifica. Sono stabili obiettivi di delega le aree “Didattica e formazione”; “Rapporti con Società scientifiche Europee ed internazionali”; “Comunicazione con i media e procedure informatiche”; “Rapporti con le istituzioni”. I delegati rispondono della loro attività al Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Presidente

15.1 Il Presidente rappresenta ufficialmente la Società, cura i rapporti con organizzazioni e istituzioni ed esercita tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea.

15.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone l’ordine del giorno delle riunioni. Dirige le adunanze del Consiglio Direttivo, le Assemblee, ne fa eseguire le deliberazioni, autorizza le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali, concede il Patrocinio della Società.

15.3 Il Presidente può delegare di volta in volta – per ragioni di competenza, opportunità o necessità – la rappresentanza della Società ad altro componente del Direttivo.

15.4 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere da lui delegato.

15.5 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo l’assegnazione di deleghe ai Consiglieri su specifiche attività o aree di interesse societario, in ragione della loro particolare competenza su singoli temi o contesti.

Art. 16 – Past Presidents e Presidenti Onorari

16.1 Dopo la cessazione del mandato il Presidente uscente assume la qualifica di Past- President e fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo.

16.2 La qualifica di Presidente Onorario può essere assegnata, per parere unanime del Consiglio Direttivo, a coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze in ambito criminologico in Italia o all’estero e abbiano contribuito fattivamente allo sviluppo della S.I.C. I Presidenti Onorari fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo. I Presidenti onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne garantisce la trasmissione. Archivia e custodisce i documenti e ogni altro atto dell’Associazione.

17.2 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese. Si interfaccia con il Revisore dei Conti per la corretta dei registri amministrativi e la redazione del bilancio annuale.

Art. 18 – Revisore dei Conti

18.1 Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio Direttivo, che ne fissa il compenso; dura in carica tre anni e l’incarico è rinnovabile.

18.2 Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità della Società, sulla rispondenza del rendiconto alle disposizioni di legge e alle scritture contabili.

18.4 Il Revisore dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo se sono presenti all’Ordine del giorno argomenti di sua competenza e partecipa all’Assemblea.

Art.19 – Commissione Scientifica

19.1 La Commissione scientifica coadiuva il Consiglio Direttivo e fornisce contributi scientifici utili a sostenerne le scelte.

19.2 I componenti della Commissione scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due componenti, tra soci distintisi per particolare qualificazione scientifica. Le proposte pervenute sono preliminarmente esaminate, in fase istruttoria, da una Commissione costituita da Presidente, Segretario e Past-President di più recente nomina, quindi sottoposte al Consiglio Direttivo. L’approvazione richiede il voto positivo di almeno 2/3 dei presenti.

19.3 La Commissione scientifica è rinnovata ad ogni elezione del Consiglio Direttivo e le attività sono regolamentate da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20– Collegio dei Probiviri

20.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre personalità di riconosciuto equilibrio, esperienza e valore, indicati dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Scientifica in seduta plenaria. I Probiviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

20.2 Il Collegio dei Probiviri fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di censura o radiazione di soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto.

20.3 Il Collegio di Probiviri può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine della Società Italiana di Criminologia, che richiedano una presa di posizione da parte dell’Associazione.

Art. 21 – Commissioni

21.1 In seno alla Società possono essere costituite commissioni a termine per lo studio di situazioni che richiedano approfondimenti.

21.2 Le Commissioni sono proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Società Italiana di Criminologia.

21.3 Il lavoro delle Commissioni sarà coordinato dal Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo per l’approvazione.

Art. 22 – Scioglimento

22.1 Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.

22.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento sia alle disposizioni del C.C. che a qualsiasi altra legge in materia di Associazioni culturali e scientifiche.

Crediti immagine:

Vanitas, Harmen Steenwijck, 1640
Harmen Steenwijck, Public domain, via Wikimedia Commons
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