III – DELLE ASSEMBLEE
Art. 9 – Composizione dell’Assemblea
9.1 L’assemblea è costituita da tutti i soci.
9.2 Hanno diritto di voto attivo i soci in regola con la quota associativa.
9.3 L’Assemblea è convocata dal Presidente della Società con mezzi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.
9.4 I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ad altro componente. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. La stessa persona non può rappresentare più di un avente diritto.
Art. 10 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria:
- approva i bilanci ed i rendiconti;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- decide sugli argomenti relativi al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
- d. delibera sui provvedimenti di decadenza;
Art. 11 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e del regolamento, sullo scioglimento della Società e su tutti gli argomenti di straordinaria amministrazione.
Art.12 – Assemblea: procedure
12.1 L’Assemblea é convocata dal Presidente della Società, o in caso di sua assenza dal vice- presidente più anziano, mediante comunicazione a tutti i Soci, con indicazione della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, del luogo dell’adunanza e dell’elenco degli argomenti da trattare.
12.2 L’avviso di convocazione dell’assemblea è inviato con almeno sette giorni di preavviso; nei soli casi di urgenza con un preavviso di almeno 48 ore.
12.3 L’Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta l’anno – di norma in coincidenza e nella sede del Congresso Nazionale, organizzato dalla Società – è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei membri presenti, in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
12.5 L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Essa delibera a maggioranza dei presenti.
IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art. 13 – Consiglio Direttivo
13.1 La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:
- Presidente;
- Segretario
- Tesoriere
- quindici Consiglieri
- Past-Presidents e Presidenti Onorari
13.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea. Il Consiglio direttivo deve assicurare adeguata rappresentanza di genere. Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, può nominare un massimo di due posizioni riservate ad Alte Professionalità non accademiche, anche provenienti da ambiti lavorativi o di ricerca stranieri, con piena rappresentanza di voto.
13.3 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce. Si riunisce almeno quattro volte all’anno.
13.4 La prima seduta é indetta dal Past-President più recente e provvede ad eleggere Presidente, Segretario e Tesoriere, a nominare il Collegio dei Probiviri e a scegliere il Revisore dei Conti.
13.5 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rieleggibilità alle cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere è consentita una sola volta consecutivamente.
13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti prevalendo – in caso di parità – la parte cui accede il voto del Presidente.
Art. 14 – Consiglio Direttivo: funzioni
Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:
14.1 delibera sulle convocazioni dell’Assemblea Generale, sui temi di relazione e sulle conferenze da svolgere nelle tornate scientifiche, sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più soci, sulle pubblicazioni della Società;
14.2 prende in esame ed esprime il parere sulle domande di ammissione, sulla dimissione e sulla decadenza dei soci, sul bilancio, sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare all’approvazione della Assemblea;
14.3 vigila sull’osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l’andamento della Società, tenuto conto, in particolare, degli scopi che la Società si prefigge;
14.4 ad ogni rinnovo delle cariche nomina i componenti della Commissione Scientifica e il suo Presidente, nonché tre Probiviri.
14.5 su proposta del Presidente assegna a singoli Consiglieri deleghe su specifiche attività o aree di interesse societario, di volta in volta identificate. In presenza di specifiche competenze o particolari necessità deleghe possono essere affidate anche a componenti della Commissione Scientifica. Sono stabili obiettivi di delega le aree “Didattica e formazione”; “Rapporti con Società scientifiche Europee ed internazionali”; “Comunicazione con i media e procedure informatiche”; “Rapporti con le istituzioni”. I delegati rispondono della loro attività al Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Presidente
15.1 Il Presidente rappresenta ufficialmente la Società, cura i rapporti con organizzazioni e istituzioni ed esercita tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea.
15.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone l’ordine del giorno delle riunioni. Dirige le adunanze del Consiglio Direttivo, le Assemblee, ne fa eseguire le deliberazioni, autorizza le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali, concede il Patrocinio della Società.
15.3 Il Presidente può delegare di volta in volta – per ragioni di competenza, opportunità o necessità – la rappresentanza della Società ad altro componente del Direttivo.
15.4 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito da un Consigliere da lui delegato.
15.5 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo l’assegnazione di deleghe ai Consiglieri su specifiche attività o aree di interesse societario, in ragione della loro particolare competenza su singoli temi o contesti.
Art. 16 – Past Presidents e Presidenti Onorari
16.1 Dopo la cessazione del mandato il Presidente uscente assume la qualifica di Past- President e fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo.
16.2 La qualifica di Presidente Onorario può essere assegnata, per parere unanime del Consiglio Direttivo, a coloro che abbiano acquisito speciali benemerenze in ambito criminologico in Italia o all’estero e abbiano contribuito fattivamente allo sviluppo della S.I.C. I Presidenti Onorari fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo. I Presidenti onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.
Art. 17 – Segretario e Tesoriere
17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne garantisce la trasmissione. Archivia e custodisce i documenti e ogni altro atto dell’Associazione.
17.2 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese. Si interfaccia con il Revisore dei Conti per la corretta dei registri amministrativi e la redazione del bilancio annuale.
Art. 18 – Revisore dei Conti
18.1 Il Revisore dei Conti è scelto dal Consiglio Direttivo, che ne fissa il compenso; dura in carica tre anni e l’incarico è rinnovabile.
18.2 Il Revisore dei Conti vigila sulla regolare tenuta della contabilità della Società, sulla rispondenza del rendiconto alle disposizioni di legge e alle scritture contabili.
18.4 Il Revisore dei Conti è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo se sono presenti all’Ordine del giorno argomenti di sua competenza e partecipa all’Assemblea.
Art.19 – Commissione Scientifica
19.1 La Commissione scientifica coadiuva il Consiglio Direttivo e fornisce contributi scientifici utili a sostenerne le scelte.
19.2 I componenti della Commissione scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due componenti, tra soci distintisi per particolare qualificazione scientifica. Le proposte pervenute sono preliminarmente esaminate, in fase istruttoria, da una Commissione costituita da Presidente, Segretario e Past-President di più recente nomina, quindi sottoposte al Consiglio Direttivo. L’approvazione richiede il voto positivo di almeno 2/3 dei presenti.
19.3 La Commissione scientifica è rinnovata ad ogni elezione del Consiglio Direttivo e le attività sono regolamentate da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 20– Collegio dei Probiviri
20.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre personalità di riconosciuto equilibrio, esperienza e valore, indicati dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Scientifica in seduta plenaria. I Probiviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
20.2 Il Collegio dei Probiviri fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di censura o radiazione di soci e sulle controversie riguardanti l’interpretazione del presente Statuto.
20.3 Il Collegio di Probiviri può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell’immagine della Società Italiana di Criminologia, che richiedano una presa di posizione da parte dell’Associazione.
Art. 21 – Commissioni
21.1 In seno alla Società possono essere costituite commissioni a termine per lo studio di situazioni che richiedano approfondimenti.
21.2 Le Commissioni sono proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Società Italiana di Criminologia.
21.3 Il lavoro delle Commissioni sarà coordinato dal Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo per l’approvazione.
Art. 22 – Scioglimento
22.1 Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.
22.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento sia alle disposizioni del C.C. che a qualsiasi altra legge in materia di Associazioni culturali e scientifiche.